Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30323 - pubb. 16/12/2023

Eccezione ex art. 271 CCII nella liquidazione controllata

Tribunale Arezzo, 01 Dicembre 2023. Pres., est. Pani.


Liquidazione Controllata – Istanza del creditore – Eccezione ex art. 271 CCII – Richiesta nomina dell’OCC – Finalità



L’art. 268, c.3, CCII, per cui, quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica, non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, non consente al debitore di richiedere all’OCC la nomina del gestore ai fini dell’apertura in proprio della liquidazione controllata. Invero, non esiste alcuna differenza tra liquidazione controllata aperta su iniziativa del creditore e liquidazione controllata aperta su iniziativa del debitore, strutturandosi la procedura sempre allo stesso modo. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

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