Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30408 - pubb. 12/01/2024

Diniego di omologa della ristrutturazione del consumatore: a chi compete la conversione in liquidazione controllata?

Tribunale Alessandria, 30 Novembre 2023. Est. Bianco.


Ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII – Diniego di omologazione – Apertura della liquidazione controllata – Istanza del debitore – Competenza – Giudice che ha respinto l’omologazione – Sussistenza



In fattispecie di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, ove il piano non dovesse essere omologato, l’art. 70 c. 10 CCII , nello statuire che “su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 268 e seguenti”, deve essere interpretato nel senso che la competenza a pronunciare sull’apertura della liquidazione controllata, su istanza, spetti al giudice già investito del procedimento di omologa del piano, come risulta evidente anche dalla formulazione della disposizione di cui al secondo periodo del comma 10, nel quale non è indicato il soggetto, trattandosi dello stesso soggetto indicato nella prima parte del comma e cioè il giudice che rigetta l’omologa.
Peraltro, ove l’istanza di apertura della liquidazione non sia presentata nell’ambito del procedimento ex art. 70 c.10 CCII, la richiesta di apertura della liquidazione controllata deve essere depositata con autonomo ricorso con i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI e munito di apposita relazione particolareggiata dell’OCC. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Paolo Amisano del foro di Alessandria
Massima dell’avv. Astorre Mancini,

mancini@studiomanciniassociati.it


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