Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32953 - pubb. 11/04/2025
Liquidazione Controllata: confermata l’inopponibilità dell’ordinanza di assegnazione resa anteriormente alla liquidazione
Tribunale Reggio Emilia, 05 Marzo 2025. Pres. Parisoli. Est. Boiardi.
Liquidazione Controllata - Pignoramento presso terzi - Ordinanza di assegnazione di crediti futuri resa anteriormente all’apertura della procedura - Opponibilità - Esclusione
Nella procedura di liquidazione controllata vale il principio formatosi nella procedura maggiore, per cui il fallimento del debitore, che abbia in precedenza subito un pignoramento presso terzi, con conseguente assegnazione in favore del creditore, comporta l’inefficacia dell’eventuale pagamento che il terzo pignorato abbia eseguito in epoca posteriore al momento in cui il debitore principale sia stato dichiarato fallito, anche nel caso in cui l’assegnazione del credito in favore del creditore pignorante sia avvenuta anteriormente alla dichiarazione di fallimento, inefficacia conseguente al fatto che l’eventuale assegnazione, pur se anteriore al fallimento, non è idonea a far immediatamente estinguere il debito del debitore principale poiché tale effetto è prodotto solo dal pagamento del terzo pignorato, che tuttavia è idoneo ad estinguere il debito del soggetto inadempiente solo se interviene prima del fallimento (in termini Cass. 1078/2017, n. 19947, conf. Cass. 22/1/2016 n. 1227; Cass. 13/08/2015 n. 16838).
Pertanto, possono estendersi al caso di assegnazione di somme in sede esecutiva le medesime considerazioni elaborate con riferimento all’ipotesi di cessione del quinto dello stipendio, ovvero che: 1) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza; 2) qualora ciò avvenga dopo l’apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall’obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l’effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell’apertura della procedura, non può essere opposto a quest’ultima; 3) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall’art. 14 ter L. n. 3/12, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCI, in ragione dell’ulteriore assimilazione di quest’ultima alla procedura liquidatoria maggiore.
Conseguentemente, le quote di stipendio maturate dopo l’apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbono essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell’attivo realizzato, nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell’incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par condicio creditorum e alla necessità (oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 CCI) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori. A far data dall’apertura della presente liquidazione controllata, tutte le trattenute per pignoramento presso terzi gravanti sullo stipendio del debitore non saranno opponibili alla procedura e che pertanto eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore procedente debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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