Internet & Technology Law Review


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32960 - pubb. 12/04/2025

Inserimento negli atti del giudizio di precedenti inesistenti generati dall’IA

Tribunale Firenze, 14 Marzo 2025. Pres. Ghelardini. Est. Grasselli.


Processo civile – Utilizzo dell’intelligenza artificiale nella redazione degli atti – Obbligo di verifica dell’attendibilità dei risultati – Allucinazioni dell’IA – Conseguenze processuali



L’uso di strumenti di intelligenza artificiale (come “ChatGPT”) per la ricerca giurisprudenziale impone al difensore l’obbligo di controllo sull’effettiva esistenza e coerenza delle fonti richiamate.

 

L’eventuale inserimento di precedenti inesistenti generati dall’IA non giustifica, di per sé, una condanna ex art. 96 c.p.c., ove non risulti dimostrato il dolo o la colpa grave né l’abusività della condotta processuale, e in mancanza di allegazione concreta del danno.

 

L’errore nella citazione non produce effetti sanzionatori se non ha influenzato in modo scorretto la decisione o alterato il contraddittorio.

 

***

 

Nel corso del giudizio, una delle parti ha indicato nella propria comparsa precedenti giurisprudenziali che si sono rivelati inesistenti o non coerenti con l’argomento affrontato. In sede di chiarimenti, il difensore ha dichiarato che tali riferimenti erano stati reperiti da una collaboratrice di studio tramite l’utilizzo dello strumento di intelligenza artificiale “ChatGPT”, senza che il legale ne fosse a conoscenza. L’IA avrebbe generato sentenze inventate (“allucinazioni”), apparentemente coerenti ma in realtà mai emesse.

 

Il reclamante ha chiesto la condanna ex art. 96 c.p.c. della controparte per l’abusivo utilizzo di tale strumento e per aver potenzialmente influenzato il giudizio.

 

Il Tribunale ha rigettato la richiesta, ritenendo che:

 

    -i riferimenti errati non abbiano influito sulla strategia difensiva, già formulata in primo grado;

    -non vi sia prova del dolo o della colpa grave nell’uso dello strumento AI;

    -la parte non abbia fornito alcuna allegazione, neppure generica, del danno subìto;

    -non si sia integrata la fattispecie di abuso del processo ex art. 96, comma 3, c.p.c., in assenza di intento fraudolento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



Segnalazione del Dott. S. R.


Testo Integrale