Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32972 - pubb. 15/04/2025

Tribunale di Modena: l’imprenditore individuale cancellato dal Registro Imprese può accedere al concordato minore

Tribunale Modena, 07 Aprile 2025. Est. Bianconi.


Sovraindebitamento – Concordato Minore liquidatorio – Imprenditore cancellato dal Registro Imprese – Interpretazione – Applicabilità al solo imprenditore collettivo – Ammissibilità – Residui debiti d’impresa – Diritto all’accesso ad almeno una procedura negoziale in alternativa alla liquidazione controllata – Sussistenza



L’art. 33, comma 4, CCII, nella parte in cui preclude l’accesso alla procedura di concordato minore all’imprenditore cancellato dal registro delle imprese pare riferito all’ipotesi delle organizzazioni collettive, ed in particolare alle società, dovendosi ritenere, diversamente, che l’accesso al concordato minore sia impedito anche a soggetti che – già imprenditori individuali – si siano cancellati dal registro delle imprese in epoche remote, ampiamente precedenti l’entrata in vigore del codice della crisi, così “sanzionando” pro futuro condotte passate, in spregio al principio di ragionevolezza e di autodeterminazione dei consociati.
Inoltre, precludere ad un soggetto (vitale, in quanto persona fisica, che non smette di esistere sol perché la sua impresa sia stata cancellata) di accedere al concordato minore gli impedirebbe di percorrere qualsiasi procedura negoziale (non potendo aspirare alla omologa del piano del consumatore, non essendo egli tale), e lo obbligherebbe, nell’ottica di raggiungere l’esdebitazione, ad intraprendere la liquidazione controllata, ben più gravosa in ragione della universalità dei beni coinvolti. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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