Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32993 - pubb. 19/04/2025
Cessione del credito: disconoscimento della conformità delle copie e delle sottoscrizioni di una persona giuridica
Tribunale Vasto, 11 Aprile 2025. Est. Faleschini.
Opposizione a decreto ingiuntivo – Cessione del credito – Difetto di legittimazione attiva – Prova documentale
Disconoscimento di copie e sottoscrizioni – Inefficacia per genericità
Domanda riconvenzionale contro il cessionario – Difetto di legittimazione passiva – Eccezioni ammissibili
CTU – Funzione e limiti – Esclusione in caso di eccezioni generiche
Non sussiste il difetto di legittimazione attiva della società cessionaria che agisce in sede monitoria quando questa produce documentazione idonea a comprovare la cessione del credito specifico da parte della banca cedente, accompagnata da indicazione del contratto di conto corrente oggetto della cessione.
Il disconoscimento ex art. 2719 c.c. della conformità delle copie agli originali è inefficace se privo dell'indicazione specifica delle differenze tra i documenti contestati e gli originali. Analogamente, il disconoscimento delle sottoscrizioni ex art. 214 c.p.c. da parte di una persona giuridica è inefficace se non accompagna la dichiarazione con l’individuazione degli organi rappresentativi della società cui attribuire o negare la paternità delle firme.
La cessionaria del credito non è legittimata passivamente in relazione alle domande riconvenzionali fondate sul contratto originario stipulato con la cedente. Tuttavia, le contestazioni contrattuali possono essere dedotte come eccezioni volte alla sola rideterminazione dell'importo richiesto.
La consulenza tecnica d’ufficio non può essere utilizzata per supplire alla genericità delle allegazioni di parte né per svolgere accertamenti esplorativi: la richiesta di CTU va rigettata quando l’opponente non fornisce contestazioni puntuali e allegazioni specifiche sul conteggio del saldo e sulla nullità delle clausole contrattuali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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