Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33506 - pubb. 03/09/2025

Revocatoria ex art. 64 l.fall., atto formalmente oneroso ma privo di corrispettivo ed effetti della trascrizione

Cassazione civile, sez. I, 11 Agosto 2025, n. 23039. Pres. Terrusi. Est. Zuliani.


Revocatoria ex art. 64 l.fall. – Atto a titolo gratuito – Insussistenza del corrispettivo – Cessione di credito inesigibile


Causa concreta del contratto – Irrilevanza della forma apparente – Applicazione del principio delle Sezioni Unite n. 6538/2010


Atto trascritto nei registri immobiliari – Inefficacia verso la massa – Irrilevanza della trascrizione



L’atto formalmente qualificato come compravendita può essere dichiarato inefficace ex art. 64 l.fall. se, alla luce della causa concreta, risulti privo di corrispettivo effettivo, come nel caso in cui il prezzo sia costituito dalla cessione di un credito già inesigibile verso società insolvente.


Il carattere oneroso o gratuito di un atto di disposizione patrimoniale non si desume dalla sua forma astratta, ma dalla causa concreta dell’operazione, dovendosi valorizzare l’interesse effettivo del disponente e la controprestazione economicamente rilevante.


La trascrizione del contratto nei registri immobiliari non conferisce alcuna stabilità ulteriore all’atto rispetto a quanto previsto dal diritto sostanziale e non preclude l’azione di inefficacia promossa dal curatore fallimentare. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




Testo Integrale