Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33958 - pubb. 02/12/2025
Cartolarizzazione e servicer non iscritto all’albo ex art. 106 TUB
Tribunale Firenze, 05 Febbraio 2024. Est. Luperini.
Cartolarizzazione – Servicer non iscritto all’albo ex art. 106 TUB – Nullità del mandato
Norme imperative – Tutela della stabilità finanziaria – Interesse della collettività
Cartolarizzazione – Mancata indicazione del servicer nei prospetti informativi – Violazione degli obblighi di trasparenza
Legittimazione processuale – Servicer privo di requisiti – Revoca del decreto ingiuntivo
L’affidamento dell’attività di recupero dei crediti cartolarizzati a una società priva dei requisiti di iscrizione all’albo ex art. 106 TUB, ma munita della sola licenza ex art. 115 TULPS, è nullo per violazione di norme imperative, poiché l’art. 2 L. 130/1999 e l’art. 106 TUB perseguono finalità di ordine pubblico economico e tutela della stabilità del sistema finanziario.
Le disposizioni che riservano l’attività di concessione e gestione del credito ai soggetti iscritti nell’albo ex art. 106 TUB tutelano un interesse pubblico generale alla sicurezza e trasparenza del mercato finanziario; pertanto, la loro violazione comporta la nullità degli atti posti in essere da soggetti privi di autorizzazione, anche se sono previste sanzioni amministrative o penali.
La mancata corretta indicazione, nei prospetti informativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, del soggetto incaricato della riscossione dei crediti cartolarizzati, integra violazione delle regole di trasparenza imposte dalla L. 130/1999 e incide sulla validità del mandato, poiché impedisce agli investitori di valutare le effettive prospettive di recupero e il rischio dell’operazione.
Il difetto di legittimazione attiva della società mandataria costituisce elemento essenziale della domanda monitoria e ne comporta l’inammissibilità, con revoca del decreto ingiuntivo e condanna alle spese, non potendo il vizio essere sanato in corso di causa senza la costituzione del soggetto sostanzialmente legittimato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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