Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34101 - pubb. 13/01/2026

L’ABF di Milano condanna l’ente finanziatore per violazione del merito creditizio

ABF Milano, 09 Luglio 2025, n. 6731. Pres. Tina. Est. Cesare.


Merito creditizio ex art. 124-bis TUB – Responsabilità precontrattuale per violazione degli obblighi di verifica – Sussistenza – Quantificazione equitativa del danno



L'obbligo di verifica del merito creditizio ex artt. 124-bis TUB e 8 Dir. 2008/48/CE si colloca nell'ambito della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. e tutela il consumatore dal sovraindebitamento, configurando una prospettiva risarcitoria (CGUE, C-755/2022).
La responsabilità sussiste, in caso di lapalissiana violazione, quando l'intermediario conceda un secondo finanziamento di importo rilevante a breve distanza dal primo senza alcuna verifica quantitativa della capacità di rimborso, nonché senza evidenziare i criteri di valutazione.
Il danno va quantificato in via equitativa ex art. 1226 c.c., considerando: (i) l'aggravio della posizione debitoria; (ii) gli interessi sulla maggiore esposizione; (iii) l'attualizzazione delle rate future al tasso contrattuale; (iv) dedotta la quota capitale destinata all'estinzione del precedente debito. Il danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) non è risarcibile se richiesto tardivamente o in assenza dei presupposti legali. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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