Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34112 - pubb. 14/01/2026
Ammissione al passivo con riserva di crediti vantati nei confronti del debitore poi fallito ed oggetto di accertamento negativo
Cassazione civile, sez. I, 25 Novembre 2025, n. 30911. Pres. Terrusi. Est. Dongiacomo.
Fallimento – Ammissione al passivo con riserva – Crediti vantati nei confronti del debitore poi fallito ed oggetto di accertamento negativo
In tema di ammissione al passivo fallimentare con riserva, l’art. 96, comma 2°, n. 3, l.fall. dev’essere interpretato in modo da ricomprendere anche i crediti vantati nei confronti del debitore poi fallito ed oggetto di accertamento negativo da parte di una sentenza pronunciata prima della dichiarazione di fallimento ma in quel momento non ancora passata in giudicato, come il credito che la parte in bonis vanti nei confronti di quella poi fallita alla restituzione di quanto versato a quest’ultima in esecuzione di tale sentenza per l’ipotesi in cui, in accoglimento dell’impugnazione che la stessa parte abbia proposto o proseguito nei confronti del curatore del fallimento, la predetta sentenza fosse, in tutto o in parte, caducata (Principio di diritto enunciato nella decisione). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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