Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34114 - pubb. 14/01/2026
Concordato Minore familiare e qualità di consumatore di un membro
Tribunale Parma, 21 Novembre 2025. Est. Casalini.
Procedura familiare ex art. 66 CCII - Qualifica di consumatore di un membro della famiglia - Concordato Minore “di gruppo” - Ammissibilità
Non osta all’ammissibilità della domanda di concordato minore la circostanza per cui uno dei due ricorrenti attualmente sia un consumatore, tenuto conto che il dettato di cui all’art. 66, CCII, consente nelle procedure familiari di presentare un’unica domanda di accesso al concordato minore ancorché uno dei due soggetti non ne abbia i requisiti, mentre tale disposizione preclude unicamente l’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, laddove uno dei ricorrenti non sia un consumatore.
Peraltro, al fine di individuare a quale o quali procedure possa accedere il debitore sovraindebitato non può non farsi riferimento alla natura delle obbligazioni che questi intende ristrutturare, con la conseguenza per cui, se l’esposizione promana dall’esercizio di un’attività di imprenditore individuale è a tale condizione soggettiva che dovrà aversi riguardo. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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