Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34119 - pubb. 15/01/2026
Liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato e stabilità dell’aggiudicazione a seguito di vendita competitiva
Cassazione civile, sez. I, 12 Novembre 2025, n. 29918. Pres. Ferro. Est. Vella.
Liquidazione del patrimonio – Rito camerale – Ambito di applicazione
Provvedimenti del giudice delegato – Reclamo – Onere di tempestiva impugnazione
Tutela dell’aggiudicatario – Art. 2929 c.c. – Efficienza delle procedure concorsuali
Nel procedimento di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato ex artt. 14-ter e ss. l. n. 3 del 2012, il rito camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. si applica, in quanto compatibile, non solo alle fasi di apertura della procedura e di formazione del passivo, ma anche alla fase di liquidazione.
I provvedimenti adottati dal giudice delegato nella fase di liquidazione del patrimonio che risultino lesivi dei diritti delle parti interessate devono essere impugnati con reclamo entro il termine di legge, a pena di decadenza.
La mancata impugnazione tempestiva dei provvedimenti prodromici alla vendita competitiva preclude la possibilità di far valere, in sede di cognizione ordinaria, la nullità derivata dell’atto di trasferimento del bene.
Il principio di stabilità delle vendite giudiziarie, desumibile dall’art. 2929 c.c. e dai principi di efficienza delle procedure concorsuali, tutela l’aggiudicatario rendendo inopponibili i vizi del procedimento non fatti valere con i rimedi propri nel corso della procedura. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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