Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34120 - pubb. 15/01/2026

La Cassazione sui poteri del commissario liquidatore della LCA

Cassazione civile, sez. II, 22 Ottobre 2025, n. 28129. Pres. Falaschi. Est. Cavallino.


LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - ORGANI - Poteri del commissario liquidatore - Appello avverso la sentenza del tribunale - Conclusione contratto di patrocinio con il difensore - Autorizzazione dell'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie



Al commissario liquidatore competono gli stessi poteri del curatore, ai sensi degli artt. 201, comma 2, il cui esercizio è disciplinato dall'art. 206, comma 2, l.fall. che subordina all'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione solo il compimento degli atti previsti dall'art. 35, comma 2 della legge citata, trattandosi di un rinvio esaustivo, tale da escludere l'applicabilità analogica di norme non richiamate. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda di pagamento del corrispettivo per l'attività professionale svolta da un legale in difesa del Consorzio in liquidazione coatta amministrativa in forza del mandato ricevuto dal Commissario liquidatore - nella causa avverso la sentenza che aveva rigettato la proposta di concordato preventivo - sulla base dell'erroneo presupposto che l'impugnazione in appello necessitasse di una nuova delibera di incarico autorizzata dall'autorità di vigilanza, in quanto atto di straordinaria amministrazione). (massima ufficiale)




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