Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34123 - pubb. 15/01/2026

Cessione di blocco di crediti e prova della titolarità in capo al cessionario

Tribunale Napoli Nord, 15 Dicembre 2025. Pres. Petruzziello. Est. Marrazzo.


Cessione di blocco di crediti - Prova della titolarità del credito in capo al cessionario



La conclusione del contratto è, una vicenda che precede la sua comunicazione e la sua pubblicità.
Appare con ogni evidenza, come l'avviso in Gazzetta Ufficiale non possa, da solo, fornire la prova negoziale della convenzione tra le parti, perlomeno in tutte quelle circostanze in cui, dallo stesso non sia dato evincersi con sufficiente determinatezza l'effettiva ricomprensione della pretesa creditoria azionata nell'operazione di cessione in blocco. In casi del genere, la prova della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria va fornita mediante produzione del contratto di cessione, quale documento idoneo a fondare la legittimazione della parte.


[Passando al caso in concreto in base alla documentazione in atti, questo Collegio reputa che non possa ritenersi provata, sia pure sulla base del giudizio di verosimiglianza che caratterizza la fase sommaria della opposizione all'esecuzione, la titolarità del credito in capo alla società procedente. Nell’ avviso pubblicato nella Gazzetta (relativo ai rapporti in causa)si fa un riferimento non ad contratto di cessione avente ad oggetto crediti con determinate e specifiche caratteristiche ben individuate, ma ad un contratto quadro di cessioni future di crediti.
Dunque, a fronte di un avviso in Gazzetta così formulato, che lascia spazio a dubbi in ordine alla effettiva conclusione del contratto di cessione "a monte", al fine di dare prova della titolarità del credito azionato l'odierna reclamata avrebbe dovuto produrre anche il primo contratto di cessione dei crediti. In ragione di quanto premesso, il reclamo va accolto.] (Biagio Riccio) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Biagio Riccio


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