Diritto Penale
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34126 - pubb. 15/01/2026
Revoca di finanziamenti europei all’agricoltura e false dichiarazioni
Appello Torino, 19 Novembre 2025. Pres., est. Ratti.
Revoca di finanziamenti europei all’agricoltura – Falsità documentali – Normativa applicabile
Revoca di finanziamenti europei all’agricoltura – Falsità documentali – Misure amministrative – Esclusione dell’elemento soggettivo
In materia di revoca di finanziamenti europei all’agricoltura per accertata presentazione di false dichiarazioni l’art. 35, par. 6 del Reg. 2014/640/UE costituisce norma speciale e sovraordinata rispetto all’art. 75, D.P.R. 445/2000, in ragione della sua specificità settoriale, nonché della sua genesi euro-unitaria.
In materia di revoca di finanziamenti europei all’agricoltura, l’integrale decadenza dal contributo prevista dall’art. 35, par. 6 del Reg. 2014/640/UE in caso di presentazione di prove false rappresenta non una “sanzione amministrativa”, bensì una “misura amministrativa” restitutoria, volta ad ottenere, per il passato, la retroversione di quanto indebitamente ottenuto dal beneficiario in assenza dei necessari presupposti (in particolare, della veridicità della documentazione presentata) e, per il futuro, l’esclusione delle eventuali somme ancora da corrispondere al richiedente, con la conseguenza per cui, ai fini della sua operatività, non occorre la dimostrazione della sussistenza del dolo o della colpa in capo al beneficiario che abbia presentato dichiarazioni non veritiere per l’ottenimento del contributo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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