Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34141 - pubb. 17/01/2026
Regime giuridico delle aree di parcheggio ex Legge Ponte, titoli di provenienza ed estensione del pignoramento
Tribunale Tivoli, 10 Dicembre 2025. Est. Lupia.
Regime giuridico delle aree di parcheggio - Entrata in vigore dell’art. 12 della L. n. 246/2005 - Nesso di pertinenzialità d’uso inderogabile rispetto alla res principale - Conseguenze
Alle aree di parcheggio realizzate prima dell’entrata in vigore dell’art. 12 della L. n. 246/2005 trova applicazione l’originaria disciplina introdotta con L. 765/1967 (c.d. Legge Ponte), che stabilisce un nesso di pertinenzialità d’uso inderogabile rispetto alla res principale, derivante da un vincolo pubblicistico di destinazione.
Da ciò discende:
a) il pignoramento dell’unità immobiliare cui competa urbanisticamente un diritto a spazi di parcheggio, ancorché a tali spazi non faccia riferimento alcuno ed indipendentemente dalla esistenza di un rapporto di pertinenzialità “civilistica” e/o dal dato catastale, ricomprenderebbe l’inerente vincolo di destinazione concretandosi nel diritto di uso perpetuo di tale parcheggio. L’esperto dovrebbe conseguentemente tener conto di tale diritto in sede di valutazione del bene;
b) ancorchè nel titolo di acquisto dell’esecutato o in quelli anteriori non si faccia menzione di detta area di parcheggio, il vincolo d’uso non viene meno per effetto degli atti di disposizione, trasferendosi ex lege in capo all’esecutato;
c) pertanto il pignoramento che ha ad oggetto la res principale si estende alla pertinenza d’uso in ogni caso. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. Francesco Lupia
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