Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34142 - pubb. 17/01/2026

Sull’ambito applicativo dell’art. 1, commi 376, 377, 378 e 379 legge 30 dicembre 2020 n. 178 e sull’operatività del c.d. prezzo massimo di cessione nelle procedure esecutive immobiliari

Tribunale Tivoli, 30 Dicembre 2025. Est. Lupia.


Edilizia residenziale pubblica convenzionata - Ambito applicativo dell’art. 1, commi 376, 377, 378 e 379 legge 30 dicembre 2020 n. 178 - Operatività del c.d. prezzo massimo di cessione nelle procedure esecutive immobiliari



Per effetto dell’entrata in vigore dei commi 376, 377 e 379 dell’art. 1 legge 30 dicembre 2020 n. 178 deve stimarsi superato il principio secondo il quale nelle vendite forzate non opera il prezzo massimo di cessione.
Nei casi in cui tale disciplina trova applicazione, invero, i limiti alla vendita contemplati nelle convenzioni, esprimendo la finalità sociale degli immobili impressa dalle parti stipulanti, sono opponibili alla procedura (cioè operano anche per la vendita forzata) a prescindere dalla circostanza che le relative clausole si fondino su una norma inderogabile (com’è per il prezzo massimo di cessione o di locazione) o siano invece espressive della libertà negoziale delle parti, ivi compreso il vincolo del prezzo massimo cessione e locazione.


Le condizioni al ricorrere delle quali detta disciplina è applicabile sono le seguenti:
1) la presenza di elementi documentali che attestino, accanto all’esistenza della Convenzione, anche l’erogazione di somme di provenienza pubblica;
2) il soggetto esecutato sia il concessionario costruttore.


Resta invece fermo in ogni caso il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ove previsto nella convenzione e non cessato, il vincolo del prezzo massimo torna ad operare per l'aggiudicatario che intenda successivamente alienare l’immobile. Quest’ultimo dunque è onerato a procedere in tal caso alla rimozione del vincolo, qualora intendesse rivendere l'immobile senza rispettarlo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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