Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34360 - pubb. 27/02/2026

La falcidia del creditore ipotecario è nei limiti del ricavato della vendita coattiva del bene

Tribunale Napoli Nord, 02 Febbraio 2026. Est. De Vivo.


Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Creditore ipotecario soddisfatto nei limiti della misura non inferiore al ricavato in sede di liquidazione – Raffronto con il valore del ricavato ottenibile in sede coattiva – Necessità – Criterio del valore di mercato – Esclusione



L’art. 67, comma 4, D.lgs. n. 14/2019 prevede che il creditore ipotecario debba essere soddisfatto in misura non inferiore a quella ricavabile in caso di liquidazione del bene su cui insiste la garanzia, come attestato dall’OCC. Tale previsione, là dove fa riferimento al presumibile ricavato in caso di liquidazione, deve essere intesa come riferita al ricavato ottenibile in sede di vendita “coattiva”, concorsuale o individuale, non già al prezzo ricavabile dalla vendita del bene sul libero mercato, come emerge dallo stesso tenore letterale della previsione normativa, la quale fa riferimento alla “liquidazione”. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


Testo Integrale