Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34379 - pubb. 03/03/2026
Concordato semplificato: è fattibile il piano quando la liquidazione di un bene dipende dall'esito di un giudizio pendente?
Tribunale Bergamo, 05 Febbraio 2026. Pres. Scibetta. Est. Randazzo.
Concordato semplificato – Giudizio di fattibilità – Intensità del controllo
Piano di liquidazione – Asset sub iudice – Alea giuridica qualificata
Titolarità del bene – Presupposto del piano – Effetti
Offerta del terzo – Finanza esterna – Limiti strutturali
Nel concordato semplificato il giudizio di fattibilità del piano è più incisivo rispetto ad altre procedure, dovendo il Tribunale intercettare ogni presupposto strutturalmente non realizzabile, in considerazione dell’assenza del voto dei creditori.
Un piano di concordato semplificato fondato sulla liquidazione di un bene la cui titolarità è oggetto di un giudizio pendente è affetto da un’alea giuridica qualificata, incompatibile con il requisito della fattibilità.
Quando la realizzazione del piano dipende causalmente dalla disponibilità giuridica di un asset controverso, l’eventuale esito sfavorevole del giudizio sulla titolarità rende il piano giuridicamente ineseguibile.
L’impegno di un terzo a corrispondere il prezzo indipendentemente dall’esistenza giuridica del bene trasforma la liquidazione in un apporto di finanza esterna volontaria, ontologicamente estranea alla struttura del concordato semplificato.
[La proposta concordataria, depositata all’esito negativo della composizione negoziata, aveva natura integralmente liquidatoria ed era fondata sulla vendita del principale (se non unico) asset della società, costituito da una centrale termoelettrica a biomassa, oggetto di un’offerta irrevocabile di acquisto da parte di un soggetto terzo, corredata da impegni accessori e da apporti di finanza esterna. Il piano prospettava il pagamento integrale delle spese di procedura, dei crediti prededucibili e privilegiati e una limitata soddisfazione dei chirografari. L’ausiliario nominato dal Tribunale aveva espresso parere negativo sulla proposta, evidenziando plurimi profili critici: in particolare, la pendenza di un giudizio sulla titolarità della centrale, l’incertezza sulla reale consistenza economica dell’offerta (anche in relazione al trattamento del credito di regresso derivante dal pagamento di somme al GSE) e dubbi sulla convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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