Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34381 - pubb. 03/03/2026
Cessione dei crediti e applicazione del Decreto Legislativo n. 116/2024
Tribunale Brindisi, 26 Gennaio 2026. Est. Natali.
Attuazione dir. n. 2167 del 2021 – Decreto Legislativo n. 116/2024 – Applicazione immediata – Esclusione – Entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia – Necessità
Attuazione dir. n. 2167 del 2021 – Decreto Legislativo n. 116/2024 – Novello articolo 114.6 TUB – Cessioni stipulate anteriormente all’entrata in vigore dello stesso – Applicazione – Esclusione – Tenore testuale – Insuperabilità
Attuazione dir. n. 2167 del 2021 – Decreto Legislativo n. 116/2024 – Art. 3, comma 2 – Autorizzazione – Omesso conseguimento – Moratoria legale – Decorso – Attività di gestione dei crediti deteriorati – Obbligo di cessazione
Attuazione dir. n. 2167 del 2021 – Decreto Legislativo n. 116/2024 – Art. 3, comma 2 – Autorizzazione – Omesso conseguimento – Moratoria legale – Decorso – Attività di gestione dei crediti deteriorati – Cessazione automatica – Interpretazione – Principio di effettività del diritto comunitario – Conformità – Configurabilità
Attuazione dir. n. 2167 del 2021 – Decreto Legislativo n. 116/2024 – Art. 3, comma 2 – Autorizzazione – Omesso conseguimento – Moratoria legale – Decorso – Conseguenze amministrative o penali – Inadeguatezza
Attuazione dir. n. 2167 del 2021 – Decreto Legislativo n. 116/2024 – Art. 3, comma 2 – Autorizzazione – Omesso conseguimento – Moratoria legale – Decorso – Conseguenze amministrative o penali – Inadeguatezza – Legittimazione sostanziale e processuale – Carenza sopravvenuta – Configurabilità
Le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 116/2024 si applicheranno a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia che ha tempo sei mesi per emanare le predette disposizioni.
Secondo il tenore letterale del novello articolo 114.6 TUB – introdotto dal Decreto Legislativo n. 116/2024 - la nuova disciplina non può applicarsi alle cessioni stipulate anteriormente all’entrata in vigore della stessa, a sua volta, condizionata dalla data di adozione e di efficacia delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia e tale dato non è ponibile in discussione sulla base del principio di effettività della tutela, perché, in omaggio alla graduazione dei criteri di esegesi normativa - prevale il criterio per cui in claris non fit interpretatio.
Per quanto concerne i soggetti, già operanti, a livello di gestione, dei crediti in sofferenza, al momento dell’entrata in vigore del decreto, l’art. 3, comma 2, nella parte in cui prevede, testualmente, che “Nel quadro di quanto previsto dagli articoli 114.2 e 114.3, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotti dal presente decreto, i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività di gestione di crediti in sofferenza possono continuare a svolgere queste attività per un periodo di sei mesi successivi alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative indicate al comma 1. Entro tale data essi ottengono l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 114.6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto, oppure cessano di svolgere le attività che comportano l'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo citato”, deve essere inteso nel senso che il soggetto dovrebbe considerarsi tenuto a cessare, immediatamente e senza alcuno iato temporale, l’attività intrapresa, in tal senso deponendo l’uso del modo "indicativo" che nel contesto del linguaggio del legislatore, indica sempre la doverosità del comportamento contemplato e declinato, mediante il ricorso a tale modo verbale.
Un’altra interpretazione - senza dubbio, più in linea con il principio di effettività del diritto comunitario e della disciplina interna di attuazione dello stesso, quale indefettibile valore giuridico dello stesso ordinamento interno - vorrebbe che la norma prefiguri una cessazione ex lege e ciò in quanto verrebbe in rilievo una sanzione comminata dallo stesso legislatore speciale e, dunque, chiamata ad operare, anche in assenza di una decisione in tal senso del legale rappresentante della società non autorizzata o dei suoi organi gestori e deliberativi.
Nondimeno, qualunque sia l’opzione legislativa prescelta, non può ritenersi che la norma sia presidiata dalle sole eventuali conseguenze amministrative o penali di tale inerzia del soggetto interessato e ciò non soltanto perché le stesse appaiono solo eventuali, ma anche perché proprio l’invocato principio di effettività della regola unionale, quale imprescindibile canone esegetico, impone che la reazione dell’ordinamento sia veramente idonea a preservare l’interesse unionale, alla cui tutela la norma è preordinata.
Deve ritenersi che - anche a non voler predicare la nullità dei contratti e degli atti posti in essere nell’esercizio dell’attività gestoria dei crediti deteriorati - invero difettante di un’espressa previsione ma ricostruibile quale sanzione virtuale - tali soggetti non potranno non considerarsi sprovvisti della possibilità di continuare a gestire le stesse posizioni creditorie della cui esazione siano stati incaricati, con la conseguenza che diviene prefigurabile una carenza sopravvenuta della loro legittimazione sostanziale che non può non tradursi in una paralisi della loro possibilità di agire in giudizio o di portare avanti i giudizi già intrapresi.
E ciò in quanto, diversamente ragionando, l’essenza stessa dell’impianto della norma unionale sarebbe, evidentemente, vanificata. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)
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