Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34498 - pubb. 24/03/2026

Lesione dell’onore e della reputazione del professionista a causa di offesa verbale in ambito giudiziario

Cassazione civile, sez. VI, 16 Settembre 2022, n. 27282. Pres. Valle. Est. Dell'Utri.


Lesione dell’onore e della reputazione – Offesa verbale – Danno non patrimoniale – Liquidazione equitativa – Natura dell’offesa – Valutazione del giudice di merito



L’espressione offensiva rivolta a un professionista integra una lesione dell’onore e della reputazione quando sia idonea a incidere negativamente sulla considerazione sociale del soggetto, dovendosi valutare la natura e il contenuto dell’offesa.


La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità quando la motivazione dia conto del percorso logico e valutativo seguito.


Il giudice può contenere l’entità del risarcimento quando l’offesa abbia carattere generico e risulti più espressiva di una manifestazione contingente di astio che di una attribuzione di specifiche qualità negative alla persona offesa.


[La vicenda trae origine da un episodio verificatosi all’interno dei locali del Tribunale di Sulmona, nel corso del quale una persona aveva apostrofato l'avvocato, con l’espressione offensiva “avvocato di cazzo”. Il giudice di primo grado aveva ritenuto integrata la lesione dell’onore e della reputazione, condannando l’autore dell’offesa al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in via equitativa nella somma di euro 500,00.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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