Societario
Il Caso.it, Sez. Articoli e Saggi - Data pubblicazione 10/03/2026 Scarica PDF
Revoca dell’amministratore nelle s.r.l.: autonomia delle azioni e coerenza sistematica secondo la Cassazione
Massimiliano Angelini, Avvocato in RiminiSommario: 1. Introduzione; 2. La tesi della strumentalità; 3. La tesi dell’autonomia; 4. La sentenza della Corte di Cassazione, sezione I, 20/11/2025 n. 30533, Pres. Di Marzio, Est. Caprioli.
1. Introduzione
L’articolo si propone di analizzare il rapporto tra l’azione cautelare ex art. 2476, comma 3, c.c., e l’azione di merito per il risarcimento del danno da responsabilità dell’amministratore, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. 1, n. 30533/2025, Est. Caprioli (in dirittodellacrisi.it). Tale pronuncia riveste un’importanza cruciale, in quanto rappresenta l’unica sentenza della Corte di Cassazione che interviene per dirimere un contrasto giurisprudenziale e dottrinale di lunga data.
La questione centrale riguarda la natura del rapporto tra l’azione cautelare e l’azione di merito: sono interdipendenti e strumentali l’una all’altra, oppure l’azione cautelare è autonoma e svincolata dall’azione di responsabilità?
Nonostante sia lo stesso legislatore a qualificare come cautelare il provvedimento di revoca dell’amministratore, lo stesso tenore letterale dell’art. 2476, comma 3, c.c., ha generato numerose diverse interpretazioni dottrinali e antitetiche pronunce giurisprudenziali dovute alla formulazione della norma che sembra stabilire una connessione in senso relativo-funzionale della revoca rispetto all’azione di responsabilità. La disposizione, infatti, dopo aver riconosciuto la legittimazione del socio ad agire con l’azione di responsabilità, aggiunge che lo stesso “può altresì chiedere” l’adozione di un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori.
La sentenza n. 30533/2025 offre una lettura sistematica della norma e chiarendo un dibattito che ha visto contrapporsi due principali orientamenti: la tesi della strumentalità e la tesi dell’autonomia. La Corte, consapevole dell’opinabilità della questione e dell’ambiguità della formulazione normativa, offre una soluzione che mira a garantire coerenza sistematica e tutela effettiva dei diritti dei soci.
2. La tesi della strumentalità
Secondo la tesi della strumentalità, l’azione cautelare prevista dall’art. 2476, comma 3, c.c., configurerebbe una misura necessariamente incidentale rispetto al giudizio di merito. In questa prospettiva, il ricorso cautelare potrebbe essere proposto esclusivamente nell’ambito del giudizio volto all’accertamento della responsabilità degli amministratori. Tale interpretazione è stata sostenuta da autorevole dottrina[2] e da numerosi pronunce di merito[3].
La tesi della strumentalità si fonda su una serie di argomentazioni giuridiche e sistematiche che possono essere così riassunte.
Un’azione di merito volta alla revoca definitiva dell’amministratore di società a responsabilità limitata è inammissibile in quanto non esisterebbe una norma che la preveda. L’art. 2476, comma 3, c.c., contemplerebbe due azioni distinte: una di merito (l’azione di responsabilità) e una cautelare (la revoca dell’amministratore). Quest’ultima sarebbe configurata in rapporto di strumentalità con la prima, senza che vi sia alcuna disposizione che contempli un’azione di cognizione piena finalizzata alla revoca definitiva dell’amministratore.
La novella legislativa del 2003 non avrebbe introdotto, per le società a responsabilità limitata, una disposizione analoga a quella prevista per le società personali (art. 2259, comma 3, c.c.), che consentirebbe ai soci di agire giudizialmente per ottenere la revoca dell’amministratore per giusta causa. Questa differenza si giustificherebbe, secondo i fautori di questa tesi, con il fatto che, nelle società personali, i soci rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni sociali nei confronti dei terzi, rendendo necessaria una tutela aggiuntiva. Nelle società a responsabilità limitata, invece, tale esigenza non sussisterebbe, poiché i soci non rispondono personalmente delle obbligazioni sociali.
Difetterebbe la condizione dell’azione, ossia l’esistenza di una norma che attribuisca al socio il diritto di ottenere la revoca definitiva dell’amministratore. La possibilità giuridica di esercitare un’azione di merito per la revoca dell’amministratore sarebbe quindi esclusa dalla mancanza di una disposizione normativa che la preveda[4].
Non dovrebbe nemmeno stupire il collegamento tra l’azione cautelare di revoca e l’azione di merito per la responsabilità dell’amministratore. Il legislatore, infatti, può discrezionalmente articolare e modulare le misure cautelari in funzione della più ampia, effettiva e tempestiva tutela delle posizioni soggettive. Nella norma in commento, il legislatore avrebbe dunque munito l’azione di merito di una tutela in forma specifica, configurando la revoca cautelare come una misura autonoma, ma strumentale all’azione risarcitoria.
3. La tesi dell’autonomia
Numerosi provvedimenti giurisprudenziali[5] e parte della dottrina[6] hanno invece ammesso l’esistenza di una (autonoma) azione di merito per la revoca dell’amministratore di società a responsabilità limitata (con necessariamente collegata all’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore).
Questa interpretazione si fonda su una lettura sistematica dell’art. 2476 c.c., che disciplinerebbe due distinte azioni esperibili dai soci nei confronti degli amministratori inadempienti ai doveri imposti dalla legge o dal contratto sociale, ciascuna con i propri petitum e causa petendi. Tale lettura si basa sull’idea che il legislatore abbia inteso attribuire ai soci strumenti di tutela differenziati e complementari, capaci di rispondere a esigenze diverse e di garantire una protezione più ampia e articolata.
L’azione di responsabilità sociale è disciplinata dal comma 10 dell’art. 2476 c.c. e ha come elemento costitutivo il danno al patrimonio sociale. Si tratta di un’azione che consente al socio di agire nell’interesse della società per ottenere il risarcimento del danno cagionato dall’amministratore inadempiente. L’obiettivo principale di questa azione è la tutela del patrimonio sociale, che rappresenta il bene giuridico protetto dalla norma.
La legittimazione del socio a promuovere l’azione di responsabilità sociale è finalizzata a garantire che la società possa essere risarcita per i danni subiti a causa della condotta dell’amministratore. In questo contesto, il socio agisce come portatore di un interesse collettivo, che coincide con quello della società stessa. La natura di questa azione è quindi strettamente legata alla protezione del patrimonio sociale e alla riparazione del danno economico subito dalla società.
L’azione di revoca è disciplinata dal comma 3 dell’art. 2476 c.c. e presuppone il compimento, da parte dell’amministratore, di irregolarità di gestione. A differenza dell’azione di responsabilità sociale, l’azione di revoca non richiede necessariamente la prova di un danno al patrimonio sociale. Le irregolarità di gestione possono infatti essere tali da compromettere la corretta amministrazione della società, pur non essendo direttamente produttive di danno economico.
L’obiettivo dell’azione di revoca è la rimozione dell’amministratore dalla carica, al fine di evitare che le irregolarità gestionali possano continuare a pregiudicare la società. Questa azione si configura quindi come uno strumento di tutela preventiva, che consente ai soci di intervenire tempestivamente per proteggere la società da ulteriori conseguenze dannose. La revoca dell’amministratore è finalizzata a garantire la corretta gestione della società e a ripristinare la fiducia dei soci nella governance societaria.
Le due azioni previste dall’art. 2476 c.c. potrebbero essere proposte cumulativamente, ma anche separatamente. Questo sarebbe il significato dell’avverbio «altresì» utilizzato nel testo normativo. La possibilità di proporre le azioni separatamente evidenzia la loro autonomia funzionale e processuale, consentendo ai soci di scegliere lo strumento più adeguato alle specifiche esigenze di tutela.
La cumulabilità delle due azioni consentirebbe ai soci di agire contemporaneamente per ottenere sia la revoca dell’amministratore che il risarcimento del danno al patrimonio sociale. In questo caso, le due azioni si integrerebbero reciprocamente, garantendo una tutela completa e articolata. La revoca dell’amministratore permetterebbe di interrompere le irregolarità gestionali, mentre l’azione di responsabilità sociale consentirebbe di ottenere la riparazione del danno già subito dalla società.
La possibilità di proporre le azioni separatamente evidenzierebbe la loro autonomia. I soci potrebbero scegliere di agire esclusivamente per la revoca dell’amministratore, senza dover necessariamente dimostrare l’esistenza di un danno al patrimonio sociale. Questa opzione sarebbe particolarmente utile nei casi in cui le irregolarità gestionali non abbiano ancora prodotto un danno economico, ma siano comunque tali da compromettere la corretta amministrazione della società. Allo stesso modo, i soci potrebbero decidere di agire esclusivamente per il risarcimento del danno, senza richiedere la revoca dell’amministratore.
Parte della dottrina sostiene che il riconoscimento dell’autonomia delle due azioni sia necessario per garantire una tutela più ampia e flessibile ai soci. Secondo questa interpretazione, l’art. 2476 c.c. attribuisce ai soci strumenti di tutela differenziati, capaci di rispondere a esigenze diverse e di garantire una protezione più articolata[7].
La dottrina favorevole all’autonomia delle azioni sottolinea che l’art. 2476 c.c. deve essere interpretato in modo sistematico, tenendo conto delle finalità pratiche della norma e delle esigenze di tutela dei soci. La distinzione tra le due azioni e la possibilità di proporle separatamente consentirebbe di adattare gli strumenti di tutela alle specifiche esigenze della società e dei soci.
Le due azioni previste dall’art. 2476 c.c. sarebbero dunque complementari e rispondono a finalità diverse.
La possibilità di proporre l’azione di revoca in via autonoma rispetto all’azione di responsabilità sociale garantirebbe una tutela più ampia e flessibile ai soci. Questa opzione consentirebbe di intervenire tempestivamente per rimuovere l’amministratore in caso di irregolarità gestionali, anche quando queste non abbiano ancora prodotto un danno al patrimonio sociale. Allo stesso modo, la possibilità di proporre l’azione di responsabilità sociale senza richiedere la revoca dell’amministratore consentirebbe di ottenere la riparazione del danno economico subito dalla società, senza interferire con la governance societaria.
4. La sentenza della Corte di Cassazione, sezione I, 20/11/2025 n. 30533.
L’importanza della sentenza n. 30533/2025 della Corte di Cassazione risiede nel tentativo di dirimere un contrasto giurisprudenziale e dottrinale che, per anni, ha generato incertezza interpretativa e applicativa.
La Corte, consapevole dell’ambiguità della formulazione normativa e delle implicazioni pratiche delle diverse letture, offre una guida interpretativa che garantisce coerenza sistematica e tutela effettiva dei diritti dei soci.
La pronuncia si distingue infatti per il suo approccio sistematico e per la capacità di analizzare il dato normativo nel contesto più ampio dell’ordinamento giuridico. La Corte, pur riconoscendo la difficoltà di interpretare una norma caratterizzata da una formulazione ambigua, opta per una lettura che valorizza la funzione pratica dell’art. 2476, comma 3, c.c., e che tiene conto delle esigenze di tutela dei soci e della società.
In particolare, la Corte sottolinea, in primo luogo, che la revoca cautelare dell’amministratore non può essere circoscritta ai confini dell’azione sociale di responsabilità.L’interpretazione che limita la revoca cautelare all’ambito dell’azione di responsabilità sociale sarebbe incoerente con il sistema normativo e con le finalità pratiche della disposizione. La revoca cautelare deve essere considerata uno strumento autonomo, che consente ai soci di intervenire tempestivamente per proteggere la società da ulteriori conseguenze dannose derivanti dalle gravi irregolarità gestionali.
La Corte, poi, sottolinea che la revoca cautelare è “implicitamente ma ineluttabilmente ricollegata, tanto da renderne superflua la menzione” alla possibilità di introdurre “l’ordinaria azione di cognizione corrispondente, ossia di domandare la revoca, con sentenza, dell’amministratore, in presenza delle gravi irregolarità contemplate dal dispositivo normativo”. Si afferma, infatti, che il legislatore, attribuendo al socio la facoltà di agire in via cautelare per la rimozione dell’amministratore, ha implicitamente riconosciuto anche la possibilità di introdurre un’azione di cognizione per la revoca definitiva.
La Corte utilizza poi il confronto con altre norme del codice civile, come l’art. 2259, comma 3, c.c., per evidenziare che la revoca dell’amministratore per giusta causa è prevista nelle società personali indipendentemente dall’azione di responsabilità. Sarebbe “inspiegabile”, si legge nella motivazione della sentenza qui commentata, “che solo nelle società a responsabilità limitata detta revoca possa essere conseguita esclusivamente per via mediata dall’esercizio dell’azione di responsabilità”.
La sentenza n. 30533/2025 della Corte di Cassazione assume quindi un ruolo determinante nel chiarire i limiti e le possibilità applicative dell’art. 2476, comma 3, c.c..
Sarà interessante ora capire se la sentenza della Corte di Cassazione n. 30533/2025 riuscirà a mettere definitivamente fine al contrasto giurisprudenziale e dottrinale che ha caratterizzato per anni l’interpretazione dell’art. 2476, comma 3, c.c., offrendo una soluzione stabile e coerente per la tutela dei diritti dei soci e della società.
[1] Avvocato in Rimini, presidente dell’Associazione Riminese dei Concorsualisti, cultore della materia presso l’Università di Bologna, Dipartimento di Scienze giuridiche, presso il Corso di laurea in Giurista per le imprese e la pubblica amministrazione
[2] Per un quadro di sintesi del dibattito, v. Nazzicone, Codice delle misure cautelari societarie, pagg. 309 e segg. la quale afferma: “In mancanza di espressa previsione in tal senso, deve ritenersi che il socio di società a responsabilità limitata non sia titolare di un’azione di merito per la revoca giudiziale dell’amministratore”; Ambrosini, La responsabilità degli amministratori e dei soci “cogestori”, in Il nuovo diritto societario. Profili civilistici, processuali, concorsuali, fiscali e penali, I, a cura di Ambrosini, 2005, 461; Cagnasso, La società a responsabilità limitata, in Trattati di diritto commerciale, Vol. 1, diretto da Cottino, che resta però dubitativo; Gaeta, Rapporto di strumentalità tra revoca cautelare degli amministratori di S.r.l. e azione sociale di responsabilità, in Società, 2010, 1381
[3] Trib. Milano, 2 agosto 2017, in www.giurisprudenza delle imprese.it, il quale “ritiene condivisibile l’orientamento già seguito in proprie precedenti pronunce in ordine alla configurabilità di autonoma domanda di merito attinente specificatamente alla revoca dell’amministratore di srl, configurabilità da ricavarsi dalla previsione esplicita di cui al terzo comma dell’art.2476 cc di una misura cautelare avente tale oggetto (Cfr., da ultimo, Tribunale Milano, ordinanza 17.5.2017 nel proc. n. rg 10062/2017, alla cui ampia motivazione può qui farsi rinvio, anche in riferimento ai precedenti citati di cui a Trib. Roma, 31 marzo 2004, in Riv. Not., 2004, II, 768 e Corte Cost., n. 481/2005)”. Trib. Torino, 20 maggio 2010, in Società, 2010, 1381; Trib. Bologna, ord. 22 giugno 2006, in Banche dati giuridiche UTET, la quale reputa l’affermazione dell’esistenza di un’azione di revoca come «un grave errore di diritto»; Trib. Bologna, ord. 31 marzo 2006, in Banche dati giuridiche UTET.
[4] Trib. Bologna, 2 giugno 2025, in www.giurisprudenza delle imprese.it, secondo il quale: “La funzione della revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. ex art. 2476 c.c. consiste nell’evitare che la permanenza in carica dell’autore delle gravi irregolarità possa aggravare la situazione economica della società, procurando ulteriori danni. Detta tutela cautelare, dunque, non ha natura anticipatoria, vale a dire non anticipa gli effetti di una futura sentenza di merito, anche perché, stante la regola della tassatività delle azioni costitutive (ex art. 2908 c.c.), non pare possibile dilatare l’operatività del disposto dell’art. 2476, comma 3, c.c. fino a ricomprendervi un’azione di revoca a cognizione piena. Resta ovviamente inteso che, essendosi ormai estesa l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. anche alle società a responsabilità limitata (a seguito della riforma di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), la definitiva revoca degli amministratori di s.r.l. può essere ottenuta proprio per il tramite del richiamato strumento di volontaria giurisdizione, sulla base peraltro di presupposti in gran parte sovrapponibili a quelli richiesti dalla cautela qui invocata”.
[5] Trib. Ancona, 21 novembre 2024, in www.giurisprudenza delle imprese.it, secondo il quale: “L’azione intrapresa dal socio, ai sensi dell’art. 2476, terzo comma, c.c., costituisce un’azione chiaramente connotata dal nesso di strumentalità rispetto all’azione di responsabilità prevista dalla stessa norma, avendo funzione di impedire l’aggravamento del danno di cui si intende richiedere il risarcimento nel giudizio di merito e non essendo ipotizzabile un nesso di strumentalità rispetto a un’azione di revoca nel merito, di cui l’azione cautelare anticiperebbe gli effetti”. Analogamente: Trib. Lucca, 13 settembre 2007, in Giurisprudenza commerciale, 2009, 216; Trib. Salerno, 4 luglio 2006, in Corriere Giuridico, 2007, 703; Trib. Milano, ord. 30 novembre 2005, in Diritto e pratica delle società, 2006, 14, 79;
[6] Bussoletti, Il procedimento ex art. 2409 c.c., Rivista delle società, 2003, 1212, spec. 1227; Salafia, L’azione di responsabilità contro gli amministratori delle società di capitali, Società, 2008, 162 il quale ravvisa la possibilità di una revoca di merito dell’amministratore di società a responsabilità limitata, propugnando la diretta applicabilità delle norme sulla risoluzione per inadempimento, di cui agli artt. 1453 ss. e, e data l’espressa previsione della revocati di merito per società personali; Rossi, La revoca cautelare degli amministratori nella nuova società a responsabilità limitata: spunti per una ricerca, in Rivista di diritto commerciale, 2007, I, 97, spec. 134, il quale applicando analogicamente l’art. 2259 c.c., considera il medesimo integrato dalla “giusta causa”, mentre la revoca cautelare richiede la sussistenza delle “gravi irregolarità”, avendo il legislatore inteso limitare tale potere destabilizzante conferito al socio ai casi più gravi.
[7] Bussoletti, Il procedimento ex art. 2409 c.c., in Rivista delle società, 2003, 1212, spec. 1227;
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