Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34501 - pubb. 24/03/2026
Cessioni in blocco: improcedibilità dell'esecuzione forzata quando la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non consente di individuare senza incertezze il credito ceduto
Tribunale Livorno, 12 Dicembre 2025. Est. Pastorelli.
Cessione in blocco di crediti bancari – Onere della prova della titolarità del credito
Avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale – Funzione probatoria – Limiti
La parte che agisce affermandosi cessionaria di un credito in forza di una cessione in blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B. ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito azionato nell’operazione di cessione, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
La pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale può essere sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario quando l’indicazione delle categorie dei rapporti ceduti consenta di individuare senza incertezze il credito oggetto della cessione.
[Nel caso di specie, l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale conteneva soltanto criteri generali di individuazione dei crediti ceduti e rinvii a liste o allegati non prodotti in giudizio, e il contratto di cessione non contenga riferimenti specifici ai rapporti trasferiti.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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