Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34503 - pubb. 25/03/2026
Accordi di ristrutturazione dei debiti a efficacia estesa: ruolo del commissario giudiziale e poteri del tribunale
Cassazione civile, sez. I, 08 Febbraio 2026, n. 2817. Pres. Ferro. Est. Vella.
Accordo di ristrutturazione a efficacia estesa – Commissario giudiziale – Funzione – Compiti informativi
Accordi di ristrutturazione – Verifica della conclusione degli accordi – Poteri del tribunale
Il commissario giudiziale, pur partecipando al giudizio di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti a efficacia estesa, non è parte sostanziale del processo, ma organo ausiliario del giudice, privo di legittimazione a proporre ricorso per cassazione o a svolgere difese.
Il tribunale che abbia nominato il commissario giudiziale ai sensi dell’art. 40, comma 4, CCII può conferirgli il compito di riferire su ogni aspetto rilevante ai fini della decisione sulla domanda di omologazione, inclusi quelli oggetto di attestazione da parte del professionista indipendente.
Negli accordi di ristrutturazione dei debiti, la pubblicazione degli accordi nel registro delle imprese non esclude che il tribunale possa verificare l’effettiva conclusione degli accordi tra debitore e creditori, trattandosi di un presupposto necessario della domanda di omologazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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