Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34505 - pubb. 25/03/2026

Fallimento, legittimazione processuale del fallito, inerzia della curatela e distrazione delle spese al difensore antistatario

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 23 Febbraio 2026, n. 4014. Pres. Hmeljak. Est. Leuzzi.


Fallimento – Inerzia della curatela – Legittimazione processuale suppletiva del fallito – Spese processuali – Distrazione al difensore antistatario – Rapporto con la procedura concorsuale


Correzione di errore materiale – Omessa statuizione sulla distrazione delle spese



In caso di inerzia della curatela, il soggetto fallito conserva una legittimazione processuale suppletiva di carattere straordinario per la tutela dei rapporti compresi nella procedura.


Le spese del giudizio di legittimità oggetto di distrazione in favore del difensore antistatario attengono al rapporto professionale tra la parte costituita e il suo difensore e non costituiscono crediti concorsuali, restando estranee alla procedura fallimentare.


L’omessa statuizione sulla richiesta di distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario integra errore materiale emendabile mediante il procedimento di correzione ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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