Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34507 - pubb. 25/03/2026

Modifica del concordato minore dopo il voto

Tribunale Rimini, 17 Febbraio 2026. Est. Bertozzi Bonetti.


Concordato Minore – Chiusura della votazione – Modifica della proposta – Ammissibilità – Condizioni



Nella procedura di concordato minore, in merito alla modificabilità della proposta una volta che si sia chiusa la votazione, va chiarito che, una volta espresso il voto, la proposta non possa essere modificata (né, a maggior ragione, possa essere avanzata una proposta nuova), salvo il caso di quegli aggiustamenti che appaiano, nel caso concreto, non solo non peggiorativi per alcuno dei creditori destinatari della proposta (siano essi consenzienti o dissenzienti) ma anche, complessivamente valutati, di mero dettaglio e non incidenti sullo schema sottoposto ai creditori. (conforme, Cass. 22988/2022) (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)


[Fattispecie in cui il debitore, dopo il voto, ha manifestato la volontà di migliorare il soddisfo del creditore Agenzia delle Entrate, senza modificare le percentuali per gli altri creditori, per il tramite dell’apporto di una minima finanza esterna aggiuntiva]



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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