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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34508 - pubb. 25/03/2026

Lite temeraria, utilizzo acritico di strumenti di intelligenza artificiale e citazione di precedenti inesistenti

Tribunale Siracusa, 20 Febbraio 2026. Est. Spitaleri.


Intelligenza artificiale – Utilizzo negli atti difensivi – Obbligo di verifica delle fonti – Citazione di precedenti inesistenti – Colpa grave – Art. 96, comma 3, c.p.c. – Lite temeraria – Sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c.



L’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale generativa nella redazione di atti difensivi impone al difensore un rigoroso controllo e verifica dell’effettiva esistenza e pertinenza dei precedenti giurisprudenziali citati, mediante consultazione delle fonti primarie.


La citazione, tra virgolette, di precedenti giurisprudenziali inesistenti o non pertinenti, derivante dall’impiego acritico di strumenti di intelligenza artificiale senza verifica sulle fonti ufficiali, integra colpa grave e giustifica la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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