Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34511 - pubb. 26/03/2026

Il Tribunale di Modena sulla liquidazione controllata del trustee

Tribunale Modena, 28 Gennaio 2026. Pres. Russo. Est. Bianconi.


Trust – Assoggettabilità a procedure esecutive o concorsuali – Esclusione


Trust – Liquidazione controllata – Trustee – Ammissibilità astratta


Trust – Beneficiari contingent e beneficiari vested


Trust – Azioni dei beneficiari – Limiti della pretesa verso il trustee


Trust – Liquidazione controllata del trustee – Insolvenza



Il trust è privo di soggettività giuridica e costituisce un mero complesso di beni e rapporti destinati a uno scopo e formalmente intestati al trustee, con la conseguenza che non può essere assoggettato a espropriazione o a procedure concorsuali.


Se è possibile agire in via esecutiva nei confronti del trustee aggredendo il trust fund, non può escludersi in via astratta l’assoggettabilità del trustee, nella sua qualità, alla liquidazione controllata quale forma di esecuzione collettiva.


Nel diritto dei trust i beneficiari contingent sono titolari di un’aspettativa all’esecuzione delle attività del trustee, mentre i beneficiari vested sono titolari di una pretesa definitiva ed esigibile nei confronti del trustee avente ad oggetto una somma di denaro determinata.


Il beneficiario del trust non può agire nei confronti del trustee per il soddisfacimento del credito originariamente vantato verso il disponente, ma soltanto per ottenere la quota del ricavato della liquidazione del trust fund ad esso spettante.


La liquidazione controllata del trustee presuppone l’insolvenza o il sovraindebitamento rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti dei beneficiari vested, non potendo tale stato essere desunto dalla mera incapienza del trust fund rispetto ai crediti originari vantati verso il disponente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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