Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34525 - pubb. 28/03/2026

Invalidità dell’accordo bonario, illiceità della causa e limite ex art. 240-bis, d.lgs. 163/2006

Appello Torino, 18 Febbraio 2026. Pres., est. Ratti.


Accordo bonario – Accordo collusivo tra i soggetti coinvolti nella procedura – Nullità ex art. 1972 c.c. – Esclusione


Accordo bonario – Accordo collusivo tra i soggetti coinvolti nella procedura – Nullità ex art. 1345 c.c. – Nullità ex art. 1343 c.c. – Esclusione


Accordo bonario – Limite ex art. 240-bis, d.lgs. 163/2006



Qualora l’accordo bonario concluso tra la stazione appaltante e l’appaltatore sia stipulato a seguito di un patto fraudolento intercorso tra quest’ultimo e i soggetti deputati a gestire la procedura, finalizzato ad aumentare fittiziamente l’importo delle riserve iscritte, l’accordo così concluso non può ritenersi nullo ai sensi dell’art. 1972, comma 1 c.c., atteso che il “contratto illecito” menzionato dalla norma è rappresentato dal negozio, dall’atto o dal fatto direttamente conformato dal successivo contratto di transazione, e non anche da eventuali comportamenti intervenuti nella fase precontrattuale, quali la conclusione di un patto illecito tra una parte e un terzo.


Qualora l’accordo bonario concluso tra la stazione appaltante e l’appaltatore sia stipulato a seguito di un patto fraudolento intercorso tra quest’ultimo e i soggetti deputati a gestire la procedura, finalizzato ad aumentare fittiziamente l’importo delle riserve iscritte, l’accordo così concluso non può ritenersi nullo ai sensi dell’art. 1345 c.c., in quanto non può dirsi che la stazione appaltante agisse spinta da un motivo illecito, né che da esso volesse trarre profitto; parimenti, deve escludersi la nullità ai sensi dell’art. 1343 c.c., posto che il comportamento fraudolento tenuto da una parte e da un terzo nella fase precontrattuale, finalizzato a far stipulare una transazione sconveniente per uno dei contraenti, integra la violazione di una norma di comportamento e non di validità.


Il limite percentuale di cui all’art. 240-bis, d.lgs. 163/2006 non può ritenersi riferito all'ammissibilità dell'iscrizione della riserva, né al contenuto della pretesa fatta valere dall’appaltatore in via giudiziaria, bensì all'importo complessivo che in concreto può essere riconosciuto in favore di quest’ultimo nel corso dello specifico procedimento di accordo bonario previsto dall’art. 240 del codice degli appalti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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