Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34526 - pubb. 28/03/2026
Nella liquidazione controllata l’istruttoria circa l’attivo liquidabile è demandata all’OCC
Tribunale Urbino, 27 Novembre 2025. Pres. De Leone. Est. Grippa.
Liquidazione Controllata – Carenza di attivo liquidabile – Accertamento demandato al giudice in forza di poteri istruttori d’ufficio – Esclusione
Nella procedura di liquidazione controllata, diversamente da quanto previsto dall’art. 41, comma 6, CCII, dettato nella liquidazione giudiziale, manca una vera e propria fase istruttoria con penetranti poteri istruttori d’ufficio del giudice, in quanto l’acquisizione delle evidenze relative all’inesistenza di attivo liquidabile è demandata all’OCC, a cui il debitore deve rivolgersi, quale organismo in grado di acquisire la documentazione da cui ricavare eventualmente l’assenza di un patrimonio ed il difetto di azioni esperibili in giudizio, attestando la pressoché totale inutilità dell’apertura della liquidazione controllata. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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