Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34546 - pubb. 02/04/2026

Revocatoria dei pagamenti al professionista attestatore in caso di inammissibilità della domanda di concordato preventivo

Tribunale Roma, 06 Marzo 2025. Est. Coluccio.


Revocatoria fallimentare – Pagamenti al professionista incaricato per il concordato – Inammissibilità della proposta – Conoscenza dello stato di insolvenza


Concordato preventivo – Credito del professionista – Prededuzione – Presupposti – Revocatoria fallimentare – Prestazione professionale – Difetto di funzionalità alla procedura concorsuale



Quando la proposta di concordato preventivo è dichiarata inammissibile, i pagamenti effettuati al professionista incaricato della predisposizione o dell’attestazione della proposta concordataria sono assoggettabili all’azione revocatoria fallimentare, non potendo operare l’esenzione prevista per i pagamenti relativi a servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali.


La conoscenza dello stato di insolvenza del debitore può essere desunta dalla posizione qualificata del professionista attestatore incaricato di verificare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità della proposta concordataria.


Il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso al concordato preventivo è prededucibile nel successivo fallimento solo quando la prestazione risulti funzionale alle finalità della procedura secondo una valutazione ex ante e quando il debitore sia stato ammesso al concordato preventivo.


La dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato esclude la funzionalità della prestazione professionale rispetto all’accesso alla procedura concorsuale e comporta la revocabilità dei pagamenti effettuati al professionista nel periodo sospetto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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