Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34554 - pubb. 03/04/2026
Concordato preventivo Cinecittà e soddisfazione del credito ipotecario mediante strumenti finanziari partecipativi
Tribunale Roma, 25 Febbraio 2026. Pres. Miccio. Est. Tedeschi.
Concordato preventivo – Credito ipotecario – Soddisfazione mediante strumenti finanziari partecipativi
Nel concordato preventivo il soddisfacimento del creditore ipotecario può essere previsto anche mediante l’assegnazione di strumenti finanziari partecipativi che attribuiscano il diritto alla percezione dei flussi di cassa derivanti dalla continuità aziendale e del ricavato dell’eventuale vendita del bene gravato da garanzia.
[Il principale creditore ipotecario, titolare di ipoteca sul complesso immobiliare denominato “Centro Commerciale Cinecittà Due”, è destinato a ricevere una soddisfazione pari al 72,38% del credito complessivo, in parte mediante pagamenti previsti nel piano e in parte mediante rate semestrali secondo un piano di ammortamento con scadenza sino al 2045. Per la parte residua del credito è prevista l’assegnazione di strumenti finanziari partecipativi che attribuiscono al creditore il diritto di percepire i flussi di cassa derivanti dalla continuità aziendale sino alla concorrenza dell’importo indicato, nonché il ricavato dell’eventuale vendita dell’immobile gravato da ipoteca per la parte eccedente il valore del credito ipotecario.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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