Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34644 - pubb. 23/04/2026
Omologazione forzosa nel concordato in continuità e modifiche introdotte dal d.lgs. n. 136/2024
Cassazione civile, sez. I, 30 Marzo 2026, n. 7663. Pres. Ferro. Est. Dongiacomo.
Concordato preventivo in continuità – Omologazione forzosa – Presupposti – Art. 112 CCII – Interpretazione della locuzione “in mancanza”
Concordato preventivo – Art. 112 CCII – Applicazione ratione temporis – Norme sopravvenute – Norma interpretativa
Nel concordato in continuità aziendale, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. d), CCII, l’omologazione forzosa è possibile anche in mancanza dell’approvazione da parte della maggioranza delle classi, purché la proposta sia stata approvata da almeno una classe di creditori che riceverebbero un soddisfacimento almeno parziale nel rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione.
La locuzione “in mancanza” contenuta nell’art. 112, comma 2, lett. d), CCII deve essere riferita alla mancanza dell’approvazione da parte della maggioranza delle classi.
Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 136/2024 all’art. 112 CCII, pur dichiarate applicabili ai procedimenti pendenti, non incidono sui provvedimenti già adottati, la cui legittimità deve essere valutata sulla base della normativa vigente al momento della loro adozione.
La norma interpretativa successiva esclude che l’applicazione delle disposizioni sopravvenute comporti il rinnovo o la modifica degli atti già compiuti e fa salvi i provvedimenti adottati anteriormente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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