Sovraindebitamento


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34645 - pubb. 23/04/2026

Cassazione: accordo di sovraindebitamento e liquidazione IMU successiva alla proposta

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 31 Marzo 2026, n. 7821. Pres. Candia. Est. Massafra.


Sovraindebitamento – Accordo di composizione ex lege 3/2012 – Silenzio assenso sulla proposta da parte del creditore – Liquidazione IMU successiva – Effetti



In seguito all’omologa della proposta di ristrutturazione ex legge 3 del 2012, i creditori indicati nella proposta che non avevano contestato gli importi ivi indicati e/o non avevano provveduto a liquidare con celerità eventuali ulteriori crediti dovuti in data antecedente al deposito della proposta, devono considerarsi decaduti dalla possibilità di contestare o vantare nuovi crediti.
In particolare, con riferimento a crediti IMU accertati dall’Ente dopo l’accordo, si osserva che l’obbligazione tributaria sorge in astratto, sia quanto alla esistenza che alla misura, nel momento in cui si determina la situazione di fatto che la legge considera generatrice del debito di imposta, costituendone il presupposto, per cui l’avviso di accertamento che interviene successivamente, non ha natura costitutiva ma dichiarativa (da ultimo Cass. n. 5721/2024), in relazione ai crediti sorti prima della procedura di sovraindebitamento. (Massima non ufficiale) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Testo Integrale