Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34652 - pubb. 24/04/2026
Classamento nel concordato dei crediti bancari garantiti da MCC
Tribunale Verona, 02 Aprile 2026. Pres. Attanasio. Est. Pagliuca.
Concordato Preventivo - Crediti assistiti da garanzia MCC o SACE - Regole di classamento
Nella proposta di concordato preventivo, in presenza di crediti bancari garantiti da MCC con garanzia non ancora escussa, se per un verso è corretto costituire l’apposito fondo rischi di cui all’art. 87, lett. p.bis CCII a favore di MCC (che, pertanto, in mancanza di escussione non deve essere chiamata a votare) e considerare nella proposta solo il credito della banca al chirografo, per altro verso va previsto il pagamento (nella misura proposta per i chirografari) della banca in relazione all’intero credito (es: 100) e non solo per la parte (es: 20%) non coperta dalla garanzia statale.
Inoltre, giusto il disposto dell’art. 85, c. 2 CCII (classamento obbligatorio dei creditori titolari di garanzie fornite da terzi), deve ritenersi necessaria la inclusione del credito della banca (es: 100 in totale) in due distinte classi, l’una per importo corrispondente alla parte garantita da MCC (es: 80) e l’altra per la parte priva di garanzia (es: 20).
Ancora, per il caso in cui – prima del voto – dovesse avvenire l’escussione di MCC e il pagamento della banca garantita, poiché ciò comporterebbe la necessità di ammettere al voto MCC (per l’intero importo versato alla banca: es 80), oltre che la banca (a questo punto solo per la parte non coperta dalla garanzia: es 20), ritiene il Collegio che sia opportuna la formazione – da subito – di classi virtuali comprendenti il credito di regresso di MCC e sulla base delle quali questa (in luogo della banca, per la parte soddisfatta a seguito della escussione della garanzia) dovrebbe essere ammessa al voto.
E nel caso in cui il credito di regresso di MCC non possa (come nella fattispecie) essere soddisfatto per intero rispettando l’ordine delle prelazioni nella distribuzione del valore di liquidazione, giusto il disposto dell’art. 109, cl. 5, ultima parte CCII dovranno essere allora formate due classi virtuali per MCC, l’una comprendente la parte di credito capiente e l’altra relativa alla parte di credito incapiente. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
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