Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34668 - pubb. 30/04/2026
Misure cautelari, anche atipiche, volte a inibire azioni esecutive e cautelari, anche oltre i limiti temporali delle misure protettive e buona fede
Tribunale Milano, 18 Febbraio 2026. Est. Pipicelli.
Composizione negoziata – Misure cautelari – Ammissibilità – Limiti – Sospensione efficacia di sentenze
Composizione negoziata – Trattative – Obbligo di buona fede – Creditore strategico – Rilevanza
Sono ammissibili misure cautelari, anche atipiche, volte a inibire azioni esecutive e cautelari, anche oltre i limiti temporali delle misure protettive, quando siano funzionali a preservare l’esito delle trattative.
Non sono invece ammissibili misure cautelari che comprimano il diritto di azione del creditore, impedendogli di ottenere un titolo esecutivo, o che incidano sull’autonomia negoziale, quali il divieto di cessione dei crediti, così come non rientra nei poteri del giudice della crisi la sospensione dell’efficacia esecutiva di una sentenza, essendo previsto uno specifico rimedio tipico davanti al giudice competente.
L’obbligo di buona fede impone alle parti di partecipare alle trattative ma non di concludere un accordo, restando il consenso del creditore libero e non coercibile, non potendosi escludere a priori che la posizione di un creditore strategico che si opponga alle trattative può incidere sulla fattibilità del piano e sulla concessione delle misure cautelari. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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