Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34674 - pubb. 01/05/2026
Importante sentenza della Cassazione su rifusione e liquidazione delle spese del consulente di parte
Cassazione civile, sez. III, 23 Marzo 2026, n. 6949. Pres. Rubino. Est. Rossetti.
Spese processuali – Consulente tecnico di parte – Natura – Prova – Liquidazione
Le spese sostenute per il consulente tecnico di parte rientrano tra le spese processuali di cui all’art. 91 c.p.c. e sono soggette al relativo regime e possono essere liquidate anche d’ufficio dal giudice, anche in assenza di domanda o di nota spese.
In mancanza di prova documentale dell’importo, il giudice può liquidare le spese in questione applicando tariffe professionali o criteri analogici.
La rifusione di dette spese non richiede la prova dell’avvenuto pagamento, essendo sufficiente la dimostrazione dell’assunzione dell’obbligazione la quale si presume dal conferimento dell’incarico, in quanto il mandato si presume oneroso.
È illogica e contraddittoria la motivazione che qualifichi come superflua una consulenza di parte svolta in presenza di consulenza tecnica d’ufficio e, al contempo, ritenga eccessiva una spesa non documentata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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