Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34675 - pubb. 01/05/2026
Riapertura del fallimento dopo la risoluzione o l'annullamento del concordato
Cassazione civile, sez. I, 24 Marzo 2026, n. 7054. Pres. Terrusi. Est. Vella.
Fallimento – Concordato fallimentare – Riapertura – Continuità della procedura – Effetti
Una volta omologato il concordato fallimentare, la riapertura del fallimento può avvenire solo a seguito della risoluzione o dell’annullamento del concordato.
La riapertura del fallimento determina la reviviscenza della procedura originaria, in base al principio di continuità e unitarietà della procedura concorsuale ed è disciplinata dagli artt. 137 e 138 l.fall., con esclusione dell’applicazione dell’art. 121, comma 1, l.fall. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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