Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34685 - pubb. 05/05/2026

Contratto di agenzia e indennità

Appello Torino, 16 Aprile 2026. Pres., est. Ratti.


Contratto di agenzia – Indennità di mancato preavviso – Recesso per giusta causa del preponente – Risoluzione per inadempimento imputabile all’agente


Contratto di agenzia – Indennità ex art. 1748, comma 5 c.c. – Accordi modificativi dei volumi di acquisto



Nel rapporto di agenzia, l’obbligo di preavviso viene meno quando lo scioglimento del rapporto sia determinato da una causa imputabile all’agente di gravità tale da non consentire la prosecuzione - neppure provvisoria - del rapporto, ossia quando ricorra una giusta causa di recesso in capo al preponente ovvero quando ricorra un inadempimento suscettibile di fondarne la risoluzione; per l’effetto, non spetta all’agente né il risarcimento dei danni, né l’eventuale indennità sostitutiva del preavviso prevista dagli accordi collettivi.


Rientra nello spettro applicativo del comma quinto dell’art. 1748 c.c., l’ipotesi in cui il preponente e il cliente abbiano concordato una successiva diminuzione dei volumi annuali di acquisto pattuiti nel contratto, avvalendosi di un meccanismo convenzionale (ivi contenuto) di possibile loro modifica. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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