Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34686 - pubb. 06/05/2026

Azione di ripetizione dell’indebito del curatore fallimentare e riparto dell’onere della prova

Tribunale Bologna, 16 Giugno 2025. Est. Chierici.


Fallimento - Azione di ripetizione dell’indebito del curatore - Onere della prova



Il Curatore fallimentare ha piena legittimazione ad agire giudizialmente per ottenere il pagamento di una somma già dovuta al fallito, a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., esercitando un’azione rinvenuta nel patrimonio di quest’ultimo e collocandosi nella medesima sua posizione, sostanziale e processuale.


L’azione di ripetizione dell’indebito è esperibile sia quando la causa originaria del rapporto manchi, sia quando essa sia venuta meno successivamente. In ipotesi di mancanza originaria della causa giustificativa, l’attore può invocare sia l’invalidità, sia l’inesistenza del titolo del pagamento: nel primo caso, egli ha l’onere di provare che il titolo del pagamento è invalido, mentre nel secondo caso ha il solo onere di allegare (ma non di provare, stante l’impossibilità a provvedervi) l’inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, cosicché, in base al principio c.d. di vicinanza della prova, sarà onere del convenuto dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa.


[Sulla base di tali principi il Tribunale ha accolto la domanda della Curatela volta ad ottenere la restituzione di somme corrisposte dalla società fallita al socio a titolo di rimborsi spese di trasferta non giustificati, non avendo il convenuto fornito in giudizio documentazione idonea a provare gli esborsi effettivamente sostenuti e i viaggi realmente percorsi.] (Antonio Sgambati) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massime dell'Avv. Antonio Sgambati - Studio GALLETTI & PARTNERS


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