Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34690 - pubb. 06/05/2026
Contratto di agenzia e limiti della responsabilità della preponente per violazione della buona fede in assenza di condotte concretamente scorrette
Appello Torino, 16 Aprile 2026. Pres., est. Ratti.
Agenzia – Obblighi di buona fede – Condotta della preponente – Limiti della responsabilità
Nel contratto di agenzia, la configurabilità di una responsabilità della preponente per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto, in relazione a condotte idonee a incidere indirettamente sul trattamento economico dell’agente mediante la rimodulazione dei rapporti con i distributori, presuppone la prova di un comportamento concretamente scorretto o abusivo; in difetto di tale prova, non è configurabile alcuna responsabilità, restando irrilevante la mera incidenza sfavorevole delle scelte commerciali della preponente sulle provvigioni dell’agente.
[Il giudice si limita a escludere, in fatto, la sussistenza di una condotta scorretta della preponente e, proprio per questo, non sviluppa un’affermazione in positivo sul piano teorico della responsabilità.
In particolare, non viene costruita una vera e propria fattispecie tipica di responsabilità della preponente per “condotta induttiva” verso il distributore; non viene chiarito in modo espresso quando una simile condotta possa integrare violazione degli obblighi di buona fede e correttezza; non si individuano criteri applicativi o parametri per distinguere tra legittime scelte commerciali e abuso.
Quello che si ricava, in modo solo indiretto, è un limite: la mera circostanza che la preponente rinegozi o rimoduli i rapporti con terzi (anche con effetti negativi sulle provvigioni dell’agente) non è di per sé sufficiente a fondare responsabilità, se non è accompagnata da elementi di scorrettezza concreta.
Per questo motivo la pronuncia in esame non è stata massimata sul punto perchè manca una vera statuizione di diritto, ma resta uno spunto interessante in chiave prospettica, perchè lascia intravedere lo spazio teorico per una responsabilità fondata su condotte manipolative o abusive della preponente, che però nel caso concreto non sono state ravvisate. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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