Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34698 - pubb. 08/05/2026
Liquidazione giudiziale, sorte del contratto di appalto pendente e facoltà del curatore
Tribunale Lucca, 14 Marzo 2026. Est. Simoni.
Liquidazione giudiziale – Contratti pendenti – Appalto – Facoltà del curatore – Autorizzazioni
Ai sensi dell’art. 186 CCII, l’apertura della liquidazione giudiziale non determina lo scioglimento automatico del contratto di appalto, che prosegue salvo diversa scelta del curatore.
Tuttavia, tale regola conosce un’eccezione quando il contratto sia stato concluso in considerazione della qualità soggettiva dell’appaltatore; in tal caso, lo scioglimento opera automaticamente ex lege, salvo che il curatore, entro il termine di sessanta giorni, comunichi di voler subentrare con il consenso del committente. Questo termine è funzionale a garantire uno spatium deliberandi nell’interesse della procedura e può essere rinunciato dal curatore, che può dichiarare anticipatamente di non voler subentrare, al fine di definire tempestivamente i rapporti.
Una volta esercitata tale rinuncia, che deve essere autorizzata, il curatore non può successivamente mutare la propria decisione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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