Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34708 - pubb. 12/05/2026

Differenza tra la responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento della cosa locata ex art. 1588 c.c. e quella per danno cagionato da cose in custodia ex art. 2051 c.c.

Cassazione civile, sez. III, 28 Novembre 2025, n. 31164. Pres. De Stefano. Est. Gianniti.


LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA - Responsabilità ex artt. 1588 e 2051 c.c. - Differenze



La responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento della cosa locata ex art. 1588 c.c. si distingue da quella per danno cagionato da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. per la diversa natura (rispettivamente, contrattuale e aquiliana) e per il diverso tipo di prova liberatoria, dovendo il conduttore provare che il fatto si è verificato per causa a lui non imputabile - e, cioè, di aver assolto ad ogni proprio dovere di custodia, conservazione e gestione del bene locato - e il custode l'esistenza di un fattore causale esterno (il caso fortuito) che abbia avuto un'efficacia causale esclusiva nella produzione del danno. (massima ufficiale)




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