Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34711 - pubb. 13/05/2026

La Cassazione sulla differenza tra società di fatto apparente e società occulta

Cassazione civile, sez. I, 21 Aprile 2026, n. 10480. Pres. Ferro. Est. D'Aquino.


Liquidazione giudiziale – Estensione alla società occulta – Differenza tra società di fatto apparente e società occulta



Con questa interessante decisione, La Corte ha evidenziato che, a differenza della società di fatto apparente, nella società occulta non rileva l’affidamento dei terzi, ma l’accertamento in fatto di una stabile organizzazione comune e di attività gestorie sistematiche. La società occulta – afferma la Cassazione - è "un fenomeno economico «alternativo» rispetto a quello della società irregolare apparente (Cass. n. 14580/2011; Cass. n. 16829/2013; Cass. n. 11342/2024), in cui rileva nei rapporti esterni «l’esteriorizzazione del vincolo sociale – ossia l’idoneità della condotta ad ingenerare all’esterno il ragionevole affidamento circa l’esistenza di una società» (Cass. n. 24633/2021). Nel caso della società non riconoscibile diviene, invece, fondamentale accertare l’esistenza di attività gestorie da parte dei soggetti coinvolti nella iniziativa economica collettiva, ove le condotte di coloro che non spendono il nome di una società assumano di fatto un ruolo rivelatore, per il carattere di sistematicità e concludenza delle attività compiute, di un vero rapporto societario, tra le quali attività particolare significatività deve riconoscersi ai rapporti di finanziamento e di garanzia ricollegabili a una costante opera di sostegno dell'attività dell'impresa per il raggiungimento degli scopi sociali (Cass. n. 27541/2019; Cass. n. 4385/2023)."


[Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva accertato la sussistenza di tali elementi valorizzando una serie di condotte: la prestazione di garanzie personali a favore delle banche, la messa a disposizione gratuita dell’immobile aziendale, il pagamento di debiti dell’impresa con risorse proprie. Tali comportamenti, per la loro sistematicità e concludenza, sono stati ritenuti indicativi della condivisione del rischio e della partecipazione a un’iniziativa economica comune, superando il livello della mera collaborazione familiare.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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