Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34715 - pubb. 14/05/2026

Nel concordato semplificato va garantito il contraddittorio sul parere dell’esperto ancor prima della nomina dell'ausiliario?

Tribunale Bologna, 22 Aprile 2026. Pres. Liccardo. Est. Rimondini.


Concordato semplificato – Parere dell’esperto – Contraddittorio



Nel concordato semplificato deve essere garantito il contraddittorio sul parere dell’esperto, mediante la possibilità per il debitore di depositare controdeduzioni.


È dunque applicabile anche alla fase anteriore alla nomina dell’ausiliario la previsione dell’art. 25-sexies, comma 3, CCII che consente alle parti di interloquire sul parere dell’esperto assegnando al debitore un termine per il deposito di note difensive al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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