Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34718 - pubb. 14/05/2026
L’accertamento tecnico preventivo è proponibile dinanzi al giudice delegato nella liquidazione giudiziale?
Tribunale Lucca, 19 Marzo 2026. Est. Simoni.
Liquidazione giudiziale - Accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696 c.p.c. e consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c.
La domanda di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696 c.p.c. o di consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c. non rientra tra quelle contemplabili dinanzi al giudice delegato della liquidazione giudiziale nel sistema del Codice della crisi, il quale individua specificamente le funzioni e i poteri del giudice nell’ambito della procedura.
Va inoltre escluso che sussista un vuoto di tutela, in quanto il divieto di azioni cautelari individuali previsto dall’art. 150 CCII non si estende all’accertamento tecnico preventivo, il quale ha natura meramente istruttoria ed è finalizzato all’acquisizione della prova, senza anticipare effetti di condanna né incidere sul patrimonio del debitore.
Detti strumenti non sono infatti idonei a sostituire il procedimento di accertamento del passivo, né a incidere sulla determinazione dei crediti, che resta riservata al giudice delegato nelle forme tipiche della procedura.
[Nel caso di specie, il ricorrente chiedeva che venisse disposto un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696 c.p.c., o in subordine una consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c., al fine di accertare lo stato dei luoghi e i vizi di opere oggetto di un contratto di appalto, giustificando la domanda con l’urgenza dell’accertamento per poter riprendere i lavori e mettere in sicurezza il cantiere, evidenziando che il contratto si era risolto per inadempimento dell’appaltatrice, poi assoggettata a liquidazione giudiziale.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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