Esecuzione Forzata
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34720 - pubb. 15/05/2026
Pignoramento presso terzi avente ad oggetto un credito già azionato in via esecutiva
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 03 Novembre 2025, n. 28984. Pres. Mancino. Est. Cavallari.
ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - DOMANDA DI SOSTITUZIONE - Pignoramento presso terzi avente ad oggetto un credito già azionato in via esecutiva - Possibili condotte del terzo pignorato - Onere di dichiarazione del medesimo terzo - Conseguenti poteri del "creditor creditoris"
Se un pignoramento presso terzi ha ad oggetto un credito che è stato già azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato può proporre - se e nella misura in cui è stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione - opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la procedura intentata ai suoi danni, al fine di dedurre il definitivo venir meno della titolarità del credito in capo al proprio creditore, oppure ha l'onere di dichiarare la suddetta circostanza, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., nella procedura di espropriazione presso terzi, rimanendo altrimenti esposto al rischio di restare obbligato nei confronti sia del proprio creditore originario sia del creditor creditoris (il quale, a sua volta, appresa la notizia dell'azione esecutiva intrapresa dal suo debitore, gli si può sostituire ex art. 111 c.p.c., in forza dell'ordinanza di assegnazione del credito oppure mediante istanza ex art. 511 c.p.c.), senza, peraltro, che il debitor debitoris possa contestare l'azione del suo creditore, sostenendo l'insorgenza di un vincolo di indisponibilità delle somme da lui dovute, con conseguente improseguibilità della prima procedura esecutiva. (massima ufficiale)
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