Diritto della Famiglia e dei Minori
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34726 - pubb. 16/05/2026
Azione ex art. 2041 c.c. promossa da un coniuge per ottenere la restituzione di somme versate su un conto corrente cointestato
Cassazione civile, sez. III, 08 Aprile 2026, n. 8793. Pres. De Stefano. Est. Gianniti.
Rapporti patrimoniali tra coniugi - Attribuzioni eseguite durante la convivenza matrimoniale - Irripetibilità - Conseguenze - Azione ex art. 2041 promossa da un coniuge per ottenere la restituzione di somme versate su un conto corrente cointestato - Onere della prova - Contenuto
In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, le attribuzioni eseguite durante la convivenza matrimoniale per concorrere a realizzare un progetto di vita comune si presumono effettuate in adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia, ai sensi dell'art. 143 c.c., e sono, pertanto, irripetibili in quanto sorrette da una giusta causa; ne consegue che il coniuge, il quale agisca con l'azione sussidiaria di arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c., per ottenere la restituzione di somme versate su un conto corrente cointestato, ha l'onere di allegare e provare una causa diversa (quale, ad esempio, un mutuo) o che l'apporto complessivo risulti, per entità e destinazione, sproporzionato ed inadeguato rispetto alle proprie sostanze e capacità reddituali, senza che rilevi, a tal fine, la mera dimostrazione di una superiorità quantitativa degli esborsi rispetto a quelli dell'altro coniuge. (massima ufficiale)
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