Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34727 - pubb. 16/05/2026
Le misure protettive nella composizione negoziata richiedono concrete prospettive di risanamento e non sono ammissibili in presenza di un piano meramente liquidatorio
Tribunale Isernia, 24 Aprile 2026. Est. Colaruotolo.
Composizione negoziata – Misure protettive – Concrete prospettive di risanamento – Piano liquidatorio – Società immobiliare
Il Tribunale di Isernia ha affermato che la sussistenza di concrete e ragionevoli prospettive di risanamento costituisce non solo presupposto di accesso alla composizione negoziata, ma anche condizione imprescindibile per la conferma delle misure protettive, le quali comportano una compressione delle azioni dei creditori.
Nel caso concreto, il piano presentato è stato ritenuto inidoneo, in quanto caratterizzato da genericità e privo di un’effettiva prospettiva di continuità aziendale; in particolare, il progetto si fondava su operazioni di saldo e stralcio con i creditori, sulla locazione e successiva dismissione di un immobile e sulla mera liquidazione del patrimonio, senza indicazione di iniziative industriali né di flussi economici futuri. L’impresa era sostanzialmente inattiva, priva di dipendenti e con una situazione patrimoniale gravemente compromessa, non supportata da alcun apporto di finanza esterna.
Inoltre, l’esito del test pratico collocava l’impresa in una fascia di elevata difficoltà, con risanamento possibile solo mediante interventi radicali non presenti nel piano. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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