Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34738 - pubb. 20/05/2026

Contraffazione di brevetti e quantificazione del danno: esclusione della natura di standard essential patents e criteri di liquidazione tra lucro cessante e retroversione degli utili

Tribunale Milano, 23 Marzo 2026. Pres. Giani. Est. Casiraghi.


Brevetto – Standard tecnico – Essenzialità – Contraffazione – Standard – Assenza di automatismo


Brevetto – Standard essential patents – Requisiti


Proprietà industriale – Danno – Criteri di liquidazione



L’inclusione di un brevetto in uno standard tecnico non implica automaticamente la sua essenzialità, dovendo questa essere accertata in concreto mediante verifica della necessità tecnica dell’attuazione della soluzione brevettata per la conformità allo standard.


La conformità di un prodotto a uno standard tecnico non comporta automaticamente la contraffazione di un brevetto dichiarato essenziale, dovendo accertarsi in concreto l’effettiva implementazione della soluzione brevettata.


Un brevetto può qualificarsi come standard essential patent solo ove le caratteristiche rivendicate siano tecnicamente indispensabili per l’implementazione dello standard e non riguardino aspetti opzionali o modalità di realizzazione lasciate al costruttore.


In materia di contraffazione brevettuale, il danno può essere determinato mediante il criterio del lucro cessante parametrato alla royalty ragionevole, nonché attraverso la retroversione degli utili nei limiti in cui eccedano il danno subito dal titolare del diritto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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